Regolamento di attuazione

Art. 2
L’Associazione è apolitica e apartitica e, quindi, nelle sue diverse articolazioni, non può avere colorazione politica o partitica.
Il divieto collettivo accennato non impedisce l’impegno individuale politico dei singoli associati

Art. 3
Per raggiungere le finalità indicate nello Statuto:
1) L’ANCFARGL svolge attività di ricerca, promozione e valorizzazione storica sul contributo dato dalle Forze Armate per la liberazione dell’Italia dal nazismo;
2) Il Presidente Nazionale ed i Presidenti di Sezione o Sottosezione mantengono contatti con le Autorità governative e locali, con le Istituzioni, Provveditorati agli Studi, Fondazioni, Associazioni culturali, sociali e politiche, con il Parlamento, con i Parlamentari ed esponenti politici, sindacali e culturali per organizzare manifestazioni, cerimonie, convegni, mostre, conferenze e quant’altro ritenuto utile o necessario per far conoscere il contributo dato dalle Forze Armate durante la Guerra di Liberazione, in occasione di pubbliche calamità e nelle missioni all’estero;
3) Le Sezioni o Sottosezioni, che sono il fulcro delle attività, faranno pervenire, entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, un dettagliato programma per le attività da porre in atto durante l’anno successivo;
4) La Presidenza Nazionale, dopo esame e concertazione diramerà il calendario delle manifestazioni che saranno distinte in nazionali, interregionali, locali ed estere;
5) Le Sezioni potranno organizzare manifestazioni non previste dal calendario, fermo restando che le richieste di concorso di mezzi e ammissioni al rancio dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale almeno 50 giorni prima dell’inizio delle manifestazioni;
6) Nello spirito dello Statuto [Art. 3, lettere a) e b)], al fine di garantire che il patrimonio spirituale possa essere tramandato ai posteri e da questi custodito ed 16 esaltato anche oltre l’estinzione dell’Associazione, la Presidenza Nazionale può costituire una Fondazione con lo scopo, appunto, di dare attuazione ai contenuti del citato art. 3 dello Statuto. In tale evenienza, in sede di Consiglio Nazionale, dovrà essere eletto il “Comitato dei Fondatori” della Fondazione che viene denominata: “Le Forze Armate nella Guerra di Liberazione 1943 – 1945”. Il Comitato, composto da nove membri scelti tra i soci dell’ANCFARGL che
contribuiscono al patrimonio della Fondazione, sceglie nel proprio ambito, il Presidente del Comitato stesso. Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti non più di una volta. Il Comitato ha la funzione principale di propagandare le finalità della Fondazione, di attivare le contribuzioni e di controllarne afflusso e destinazione. Al Comitato compete la nomina dei membri destinati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Art. 4
La domanda di iscrizione che un aspirante socio presenta a una Sezione/Sottosezione deve essere esaminata dal Presidente e trasmessa con sollecitudine con un parere alla Presidenza Nazionale, a cui compete la decisione di ammettere o meno l’aspirante socio.
Di massima i Soci sono iscritti alla Sezione/Sottosezione che ha sede in quella loro località di residenza o, ove non esista, in quella della località più vicina. E’ tuttavia ammesso che un socio, residente in località sede di Sezione/Sottosezione possa iscriversi ad altra Sezione/Sottosezione (per particolari legami affettivi, per motivi di lavoro, ecc.).

Art. 6
Possono essere Soci:
a) ordinari:
– i Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945.
– I famigliari dei caduti o deceduti, per causa di guerra o di servizio, durante la guerra di liberazione o deceduti dopo l’8 maggio 1945.
b) sostenitori: Gli ordinari che versano, oltre alla quota annuale, un contributo pari o superiore a quattro volte la quota annuale;
c) vitalizi:
Gli Ordinari, che versano, oltre alla quota annuale, un contributo pari o superiore a venti volte la quota annuale;
d) benemeriti:
– descritti nello statuto (art. 6 – lett. D),
– gli Aggregati che si sono particolarmente distinti per assiduità e attività svolte a favore dell’Associazione.
Fra i soci “benemeriti” particolarmente distintisi per intensità e continuità nell’opera svolta a favore dell’Associazione sono da considerare:
– il “Presidente Onorario Nazionale”, nominato dal Consiglio Nazionale su iniziativa o proposta del Presidente Nazionale;
– il “Presidente Onorario di Sezione”, nominato dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Sezioni tramite il Consigliere regionale.
Entrambi non sono necessariamente soci onorari.
e) onorari:
personalità delle Forze Armate che hanno onorato il reparto di appartenenza per i fatti compiuti durante la Guerra di Liberazione:
– i decorati dell’Ordine Militare d’Italia;
– i decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare;
– i Grandi Invalidi,
I decorati O.M.I. e M.O.V.M. fanno parte del Consiglio Nazionale (art 14 dello statuto) con diritto al voto, ma non vengono conteggiati ai fini della “verifica dei poteri” e possono  anche ricoprire cariche sociali.
La tessera di socio onorario comporta l’iscrizione a vita.
L’albo dei soci onorari è custodito dalla Presidenza Nazionale.
f) collettivi:
I soci collettivi sono rappresentati (art. 6, lettera F dello statuto e delibera del Consiglio Nazionale 1998) dai Capi di Stato Maggiore delle FF. AA. E dai Comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che nominano, a tal fine, un loro delegato. I cinque ufficiali delegati prendono parte, con diritto al voto, alle Assemblee del Consiglio Nazionale (ma non sono conteggiati dalla Commissione di verifica dei poteri) e mantengono periodici rapporti con i due consiglieri addetti ai soci collettivi.
Le proposte per i “benemeriti” e per gli “onorari”, approvate dal Comitato Centrale, prima di essere rese esecutive devono essere sottoposte all’approvazione del primo Consiglio Nazionale utile.

Art. 7
Possono far parte dell’Associazione con la qualifica di “Aggregato” due distinte categorie di
persone:
– i familiari di ciascun socio vivente, destinati a divenire a loro volta Soci all’atto del decesso del loro parente Socio;
– coloro che prestano o hanno prestato servizio militare in Reparti o Enti aventi titolo di “Socio Collettivo” o dipendenti da Comandi Unità o Enti aventi titolo di Socio Collettivo.
In questo modo viene praticamente estesa a tutti gli ex militari (congedati recentemente o da tempo) di tutte le FF. AA., dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la possibilità di far parte dell’Associazione.
L’iscrizione degli Aggregati avviene con modalità analoghe a quella dei soci.
Il riconoscimento della qualità di socio e di “Aggregato” è attestato dalla tessera sociale e dal distintivo sociale.
La tessera consente di partecipare all’attività associativa dell’Associazione.
Gli aggregati non hanno diritto al voto e, di norma, non possono ricoprire cariche sociali.
Solo in casi eccezionali – che con il passare degli anni aumenteranno di frequenza – nell’assoluta impossibilità di ricoprire un incarico resosi vacante nell’ambito del Consiglio di Sezione, la Presidenza Nazionale potrà autorizzare l’impiego di un “aggregato” idoneo cui affidare temporaneamente l’incarico, in attesa di trovare il sostituto in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
Protraendosi l’attesa:
– la nomina dell’aggregato a “Membro Temporaneo” del Consiglio di Sezione dovrà essere
convalidata dal Consiglio Nazionale;
– qualora l’Aggregato si sia dimostrato un elemento eccezionalmente capace e volenteroso il Presidente di Sezione potrà inoltrare alla Presidenza Nazionale una proposta documentata di nomina a Socio Benemerito (ovviamente con diritto a voto) che, se accolta, dovrà essere convalidata dal Consiglio Nazionale.

Art. 9
La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la perdita di tutti i diritti previsti dallo statuto.
Se il socio non desidera far parte dell’Associazione, deve presentare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio della Sezione/Sottosezione di appartenenza.
Un ex-socio, perché dimissionario, o non più iscritto per motivi vari, può sempre richiedere di rientrare a far parte dell’Associazione, facendo riferimento alla precedente iscrizione e alla documentazione a suo tempo proposta.
Se, invece, il socio è moroso nel pagamento delle quote sociali, il termine di tempo, scaduto il quale, si incorre nella perdita della qualità di socio è di tre anni.
Prima di tale termine deve essere inviato al socio moroso un avviso chiarificatore.
Il socio dichiarato moroso può essere riammesso nell’Associazione.
Il socio che versi le quote associative arretrate conserva la sua anzianità di socio già acquisita.
La perdita della qualità di socio per espulsione avviene quando un socio ha commesso infrazioni particolarmente gravi o ha riportato più sanzioni.
Sono infrazioni gravi quelle che vengono commesse, nonostante precedenti richiami, in contrasto alle finalità e a gli interessi dell’Associazione, alle norme statutarie e regolamenti o comunque riprovevoli e lesive dell’onore e del prestigio dell’Associazione o di uno o più Soci.
L’espulsione decisa dal Consiglio di Sezione/Sottosezione, se ratificata dalla Presidenza Nazionale, comporta la perdita della qualità di socio e ne impedisce l’iscrizione ad altra Sezione/Sottosezione.
Il relativo controllo è demandato alla Presidenza Nazionale stessa.
L’espulsione del socio che riveste carica sociale al di fuori della Sezione/Sottosezione (Consiglieri del Comitato Centrale, cariche centrali) è decretata direttamente dalla Presidenza e convalidata dal Consiglio Nazionale.

Art. 10
Le sanzioni a carico di un socio possono essere:
a) richiamo: per mancanze di lieve entità verificatesi nell’ambito della Sezione/Sottosezione o in relazione alla carica ricoperta dal Socio;
b) sospensione: da due a sei mesi, per gravi mancanze verso soci ricoprenti cariche sociali, verso Organi sociali, verso autorità militari o civili. Il provvedimento può essere  preso anche in caso di recidiva nelle mancanze per le quali il socio è già stato richiamato;
c) espulsione: per infrazioni di cui al precedente art. 9, per ripetute sospensioni o per condanna per delitto non colposo passato in giudicato.
Il richiamo è adottato dal Presidente di Sezione/Sottosezione sentito il rispettivo Consiglio.
La sospensione da due a sei mesi è adottata dalla Presidenza Nazionale sulla base di una proposta scritta inviata dal Presidente della Sezione/Sottosezione formulata dopo aver sentito il parere del rispettivo Consiglio.
L’espulsione è adottata con procedure uguali a quella della “sospensione”.
La sanzione a carico di un socio può essere presa a livello decisionale (richiamo) o a livello
proposta (altri casi) dal Presidente di Sezione/Sottosezione dopo che il Socio ha esposto le sue giustificazioni davanti al Consiglio. Il Socio deve essere invitato con Raccomandata A.R. (o altro mezzo che dia sicurezza di ricezione) a presentarsi – lui stesso o altro socio da lui indicato, che lo rappresenti a tal fine (in luogo ed ora indicati) in data non anteriore al 20° giorno e non posteriore al 30° giorno dalla data di spedizione della lettera di convocazione.
Qualora il socio rifiuti di presentarsi, oppure non si presenti senza giustificato motivo, il Presidente di Sezione/Sottosezione può procedere nei suoi confronti dopo aver sentito il parere vincolante del Consiglio espresso a maggioranza assoluta.
Qualora il socio si presenti, egli deve essere congedato prima che il Consiglio esprima il suo parere.
Della deliberazione relativa a ogni sanzione disciplinare deve essere redatto apposito verbale da conservare in archivio e da inviare in copia alla Presidenza Nazionale (se la deliberazione è presa dalla Sezione o Sottosezione).
Nel verbale debbono risultare gli estremi della lettera di convocazione, gli addebiti mossi, le giustificazioni addette dal socio, l’eventuale rifiuto a presentarsi o l’ingiustificata assenza e ogni altra circostanza concernente la deliberazione presa e le motivazioni della delibera.
Entro 30 giorni dalla data in cui è stata presa la decisione sanzionatoria deve essere data comunicazione al socio, mediante lettera Raccomandata A.R., della decisione presa a suo carico.
Nella lettera deve essere fatto esplicito richiamo alla facoltà del socio di ricorrere contro il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di sanzione e l’Organo sociale superiore al quale ricorrere.
Se il socio, passibile di sanzione disciplinare, riveste carica sociale centrale o quella di Presidente di Sezione/Sottosezione, la competenza ad attivare la procedura di sanzione è devoluta alla Presidenza Nazionale che, prima di deliberare, deve sentire il parere della Commissione di Disciplina:
– il Presidente di Sezione/Sottosezione è tenuto a segnalare alla Presidenza Nazionale il socio che sia stato già sottoposto a processo penale per reati che potrebbero ledere la sua onorabilità. A procedimento concluso la Sezione/Sottosezione deve comunicare l’esito del processo.
– Ogni Organo competente a infliggere sanzioni, prima di pronunciarsi, può sentire, se
ritenuto opportuno, quei soci che siano in grado di fornire elementi riguardanti il caso in
esame.
Per i ricorsi la procedura deve essere la stessa prevista per le sanzioni.

Art. 12
Per l’amministrazione dell’Associazione il Presidente Nazionale si avvale della collaborazione del Segretario Generale per tutto ciò che attiene alla gestione della routine associativa e, inoltre, delle proposte che i tre Vice Presidenti Nazionali vorranno avanzare sulla base delle loro specifiche esperienze nel settore delle tre Forze Armate da cui provengono.
In caso di rilevanti prese di posizioni e di enunciazioni di indirizzi associativi, il Presidente
Nazionale concerta con i tre Vice Presidenti Nazionali la linea da seguire.
Al Presidente Nazionale è, comunque, riservata la facoltà, decisionale.

Art. 13
Il corrispondente articolo dello statuto stabilisce chiaramente i compiti della Presidenza Nazionale.
Va aggiunto che essa si occupa anche del Giornale e del Centro Studi e Ricerche Storiche sulla Guerra di Liberazione. Ovviamente, resta garantita l’autonomia operativa del Direttore del Centro, come intangibili restano le prerogative e le potestà del Direttore Responsabile del Giornale e del Presidente Editore, come sancito dalle leggi sulla stampa e sull’editoria.

Art. 15
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma a Roma.
Per ragioni economiche e funzionali può essere convocato in altre località.
La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno sarà inviato, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della riunione, ai membri del Consiglio Nazionale.
Svolgimento del Consiglio Nazionale:
– onori al Medagliere che entra in sala portato dall’alfiere e scortato da due Presidenti di Sezione,
– appello dei deceduti dell’anno precedente,
– verifica del quorum previsto dall’art. 16, mediante appello dei Presidenti o Delegati delle Sezioni sulla scorta dell’elenco, predisposto dalla Presidenza Nazionale, sul quale saranno indicati i valori ponderali delle singole Sezioni rappresentate, (numero dei soci in regola con il pagamento delle quote),
– accertata l’esistenza del quorum il Presidente Nazionale dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare,
– elezione ed insediamento del Presidente dell’Assemblea e della Commissione verifica poteri quando ci sono le elezioni di cariche sociali,
– approvazione dell’ordine del giorno predisposto dalla Presidenza Nazionale e di eventuali
mozioni d’ordine presentate all’inizio dei lavori,
– svolgimento dei lavori secondo l’Ordine del Giorno,
– verbalizzazione dei lavori,
– agli aventi diritto al voto sarà consegnato un cartoncino per le votazioni.
Per le elezioni delle cariche sarà nominata la “Commissione verifica poteri”, che funzionerà anche da Seggio elettorale, della quale faranno parte:
– il Presidente o membro del Collegio dei Sindaci,
– un Presidente di Sezione,
– un delegato della Presidenza Nazionale.
Alla Commissione verifica poteri saranno consegnati a cura del Segretario Generale:
– l’elenco delle Sezioni con a fianco indicato il numero dei Soci in regola con i pagamenti,
– le schede di votazione, che dovranno essere bollate con il timbro dell’Associazione e firmateda almeno uno dei componenti della Commissione,
– le deleghe pervenute.
Ultimate le elezioni la Commissione procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione e firma del verbale dal quale dovranno risultare i voti riportati dai singoli candidati.
Il verbale sarà consegnato al Presidente dell’Assemblea che proclamerà gli eletti.
Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti di persona o per delega tanti Presidenti che rappresentano almeno la metà dei soci in regola con i pagamenti.

Art. 16
Il Consiglio Nazionale delibera in materia amministrativa e di programmazione della vita associativa e fissa l’entità minima delle quote sociali, uguali per tutte le sezioni.
Sulle quote sociali ogni sezione è libera di apportare gli aumenti ritenuti opportuni, da fare
approvare alle rispettive Assemblee, per potere attuare i programmi associativi.

Art. 17
Il Comitato Centrare coadiuva il Presidente Nazionale negli affari di ordinaria amministrazione. In particolare:
1) provvede all’attuazione delle norme fissate dallo statuto;
2) svolge le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale;
3) collabora alla vigilanza sul Giornale per verificare che esso sia l’espressione efficace dello spirito e degli scopi dell’associazione;
4) esprime il proprio parere obbligatorio sull’attività delle Sezioni/Sottosezioni sia in merito a un migliore adempimento dei loro doveri sia in merito all’opportunità di un loro commissariamento, in casi di particolare gravità;
5) esprime, inoltre, il proprio parere obbligatorio sui ricorsi in prima istanza da parte dei soci e sulle vertenze fra le Sezioni/Sottosezioni e i soci.

Art. 18
Il Segretario Generale, nominato dal Presidente Nazionale deve avere la residenza a Roma per poter essere sempre disponibile per le esigenze dell’Associazione. E’ il coadiutore principale del Presidente Nazionale. Può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione ed a lui possono essere conferiti incarichi particolari.
Compila i bilanci annuali, consultivo e preventivo, da presentare al Consiglio Nazionale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Amministrativo, di cui all’ultimo comma.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale in qualità di Segretario Relatore.
Cura la redazione e la raccolta su appositi registri, anche a fogli mobili, preventivamente parafati dal Presidente Nazionale, i verbali delle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale, riportando per ciascun argomento il riassunto della discussione e l’esito della votazione dell’Assemblea. Ne cura successivamente la distribuzione in fotocopia, ai Membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale.
Segretario Amministrativo in seno alla Presidenza Nazionale è un Ufficiale del Corpo di Amministrazione designato dal Ministero della Difesa, scelto tra gli ufficiali cessati dal servizio, anche su indicazione del Presidente Nazionale. Egli ha il compito di curare la tenuta dei registri contabili e di mandare ad effetto la gestione amministrativa applicando, finché possibile, le norme del Regolamento per l’Amministrazione degli Enti dell’Esercito (RAU) e seguendo le direttive di massima emanate dal Presidente Nazionale all’inizio di ogni esercizio finanziario, nonché delle 24 disposizioni amministrative che il Presidente Nazionale riterrà opportuno emanare per specifiche circostanze.
Le disposizioni predette, la cui raccolta è curata dal Segretario Generale che ne garantisce
l’esecuzione, saranno visionate dagli organi associativi ad esse interessati.

Art. 19
Le Sezioni/Sottosezioni costituiscono l’elemento base dell’Associazione. Possono essere costituite se sia stato raggiunto il numero minimo dei soci indicato nell’art. 11 dello statuto (almeno 25 soci per le Sezioni e 10 per le Sottosezioni).
Per la costituzione di una Sezione/Sottosezione occorre osservare la seguente procedura:
a) i combattenti della Guerra di Liberazione domiciliati in un determinato comune si riuniscono in assemblea e, dopo aver constatato che il numero degli aspiranti soci è uguale o superiore a quello richiesto dallo statuto, eleggono un Presidente dell’assemblea.
b) Il Presidente dell’assemblea, dopo aver illustrato le norme principali dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione nonché gli ideali e le finalità che essa si propone, compila il verbale della riunione dal quale devono risultare:
– data e luogo della riunione
– cognome, nome, data di nascita e indirizzo dei presenti,
– indicazione, per ciascuno, del servizio prestato durante la Guerra di Liberazione,
– volontà esplicita di costituire una Sezione/Sottosezione,
– accettazione incondizionata di Statuto e Regolamento.

Art. 21
Le Assemblee per la costituzione di una Sezione/Sottosezione devon o essere convocate con regolare comunicazione ai soci, nella quale devono essere indicati:
– gli argomenti all’ordine del giorno,
– la data e l’ora della 1a e 2a convocazione,
– il nominativo del Presidente provvisorio della Sezione/Sottosezione eletto nel corso della
precedente assemblea, i nominativi dei collaboratori da lui scelti fra i promotori della Sezione/Sottosezione.
Il verbale deve essere inviato in copia alla Presidenza Nazionale.
Ottenuta la ratifica dalla Presidenza Nazionale, il Presidente provvisorio della Sezione/Sottosezione procede al tesseramento degli iscritti e provvede a informare dell’avvenuta costituzione della Sezione/Sottosezione le Autorità Militari, di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco. Nel caso di Sezione/Sottosezione all’estero, devono essere informata le Autorità Consolari e, dove esista, l’Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia.
– nel termine massimo di sei mesi, il Presidente provvisorio convoca l’assemblea degli iscritti e procede alle elezioni per la costituzione degli organi sociali.
– Le cariche elettive delle Sezioni/Sottosezioni di nuova costituzione hanno la durata di tre
anni indipendentemente dal triennio in corso per le cariche elettive centrali.
– Per le Sezioni/Sottosezioni all’estero vale la stessa procedura, per quanto applicabile.
All’estero deve essere tenuto conto delle realtà locali, delle leggi dello Stato ospitante e di eventuali direttive delle Autorità diplomatiche e/o Consolari. La Presidenza Nazionale ratifica la costituzione della Sezione/Sottosezione fatto salvo il nulla osta de Ministero degli Affari Esteri.
– Le Sezioni che non riescono a mantenere il numero minimo dei soci possono essere declassate a Sottosezione con delibera della Presidenza Nazionale, sentito il parere consultivo del Comitato Centrale.
– Le Sottosezioni che si trovano nella situazione di cui sopra possono essere aggregate alle
Sezioni più vicine o sciolte, sentito il parere del Consigliere Regionale interessato e, in caso
di scioglimento, anche del Comitato Centrale.
– Dovrà essere cura del Consigliere Regionale segnalare l’accaduto anche alle Sezioni e Sottosezioni vicine, inviando loro l’elenco dei soci residui della Sezione/Sottosezione in estinzione affinché possano i soci essere interpellati per eventuale trasferimento.
– In caso di scioglimento di una Sezione/Sottosezione è responsabilità del suo Presidente consegnare la Bandiera, i documenti ed i materiali di cui dispone osservando le disposizioni impartite dalla Presidenza Nazionale.
– Le assemblee di Sezione/Sottosezione devono sempre essere convocate con regolare
comunicazione ai soci.
– Le votazioni sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, possono svolgersi per alzata di apposito cartoncino o della mano. Quelle per le elezioni delle cariche sociali devono, invece, sempre svolgersi mediante apposita scheda, predisposta a cura della Presidenza della Sezione/Sottosezione.
– In considerazione che moltissimi soci sono anziani e possono avere problemi di partecipazione fisica all’Assemblea è ammessa la votazione per corrispondenza.
– Nelle votazioni per le elezioni di cariche sociali, il Presidente dell’Assemblea si avvale della collaborazione di due scrutatori, scelti fra i soci presenti.
– Per quanto riguarda le deleghe, si ricorda che non è ammessa più di una delega per socio.
– Se durante i tre anni del mandato si verifica una riduzione sino alla metà dei componenti del Consiglio (art. 32 dello statuto), si deve ripristinare la sua consistenza secondo la seguente procedura:
– Il Presidente, o il membro più anziano, sentiti gli altri componenti del Consiglio, provvede alla cooptazione di un socio ritenuto idoneo a ricoprire la carica vacante;
– Successivamente, alla prima Assemblea, i Soci dovranno convalidare la nomina o proporre e votare altro nominativo.
– Il Presidente della Sezione/Sottosezione è il responsabile legale della Sezione/Sottosezione e risponde verso la Presidenza Nazionale dell’operato del Consiglio da lui presieduto.
In caso di impedimento prolungato ad esercitare il proprio mandato, lo sostituisce il Vice Presidente (o il socio più anziano).
In caso di dimissioni o, comunque, di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (o socio più anziano), che diviene Presidente a tutti gli effetti fino alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio, che dovrà provvedere anche alla regolarizzazione della questione.
La carica di Vice Presidente rimasta vacante sarà attribuita ad uno dei Consiglieri in carica, durante apposita riunione del Consiglio di Sezione.
Qualora vengano a cessare contemporaneamente dalla carica il Presidente e il Vice Presidente, il Consigliere più anziano convocherà l’assemblea per la elezione delle cariche e assumerà interinalmente la Presidenza della Sezione.
Per quanto riguarda l’organizzazione delle Sezioni/Sottosezioni, si precisa quanto segue:
– il Ruolo dei Soci: deve riportare, oltre le complete generalità anagrafiche ed il recapito di
ciascun socio, ogni utile indicazione perché il socio, all’occorrenza, possa essere prescelto per eventuali incarichi.
– Registro dei verbali e delle deliberazioni: i verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio e di quelle del Collegio dei Sindaci devono essere numerati e riportati, in ordine cronologico, nei rispettivi registri.
– Registro di cassa: deve riportare le operazioni di introito e di spesa con una sintetica motivazione della natura della spesa.
– Registro degli inventari: l’inventario dei materiali di dotazione della Sezione/Sottosezione deve riportare l’elenco particolareggiato dei mobili, delle attrezzature di ufficio, degli arredi,
dei libri e di eventuali cimeli in possesso della Sezione/Sottosezione con l’indicazione della
provenienza (acquistati o ricevuti in dono) e, se de caso, la data e la motivazione della loro
eventuale alienazione.

Art. 22
Il corrispondente articolo dello statuto precisa i vari tipi di proventi che fanno capo alla Presidenza Nazionale. Tutti devono essere inclusi nel bilancio annuale dell’Associazione.
Le gestioni di tutte le attività che sono concordate e attuate con Enti statali e privati sono autonome e regolate da apposita convenzione.
I bilanci consuntivi e preventivi della Presidenza Nazionale vanno conservati in apposita raccolta da tenere a disposizione degli Organi di Controllo.

Art. 25
Lo statuto precisa quali cariche sociali sono soggette a elezione.
– Le elezioni delle cariche centrali avvengono di norma nel mese di marzo. In tale mese, in
data fissata dalla Presidenza Nazionale, viene convocato il Consiglio Nazionale cui compete
l’elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti Nazionali, dei Consiglieri del Comitato Centrale, dei Sindaci Nazionali e dei Membri della Commissione di Disciplina.
Per l’elezione del Presidente Nazionale, il Comitato Centrale deve proporre possibilmente
una rosa di tre nominativi che, in precedenza, devono aver dichiarato che accetteranno l’eventuale elezione. In caso di mancato gradimento dei nominativi proposti il Comitato Centrale potrà proporre nominativi diversi dai tre proposti.
– I candidati devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) auspicabile la residenza a Roma;
b) conoscenza dei problemi dell’Associazione;
– lo scrutinio delle votazioni per la carica di Presidente Nazionale è effettuato dalla Commissione per la verifica dei poteri ed è oggetto di apposito verbale.
– Per l’elezione dei Vice Presidenti Nazionali, dei Consiglieri del Comitato Centrale, dei membri della Commissione di Disciplina e dei Sindaci nazionali, si segue analoga procedura, con la variante che per ciascuna carica i candidati possono anche non essere tre.
Circa un mese prima della data di convocazione del Consiglio Nazionale il Presidente Nazionale convoca il Comitato Centrale per:
– definire gli argomenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;
– effettuare la scelta di una rosa di tre Membri del Consiglio Nazionale idonei per conoscenza delle norme statutarie e dei problemi dell’Associazione da candidare per l’elezione a Presidente dell’Assemblea del Consiglio Nazionale. I tre Membri scelti dovranno essere contattati telefonicamente per accertare la loro presenza al Consiglio e il loro gradimento. In merito va precisato che (vedi art. 14 dello statuto) solo il Presidente di Sezione/Sottosezione ha facoltà di delega, da conferire a socio di sua fiducia, eccezione fatta per le Sezioni all’estero, per le quali è ammessa la delega scritta ad un Presidente di Sezione.
Per quanto riguarda i Soci Collettivi va precisato che:
– possono partecipare all’Assemblea, con diritto a voto, i cinque rappresentanti degli Stati
Maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e dei Comandi Generali dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
– detti rappresentanti non vengono conteggiati ai fini della “verifica dei poteri” in quanto non appartenenti a Sezioni o Sottosezioni.
Per l’elezione del Presidente dell’Assemblea, il Presidente Nazionale propone tre nominativi già menzionati dal Comitato Centrale. Se l’Assemblea non concorda potrà indicare altri nominativi.
Le votazioni del Consiglio Nazionale che non si riferiscono ad elezioni di cariche sociali (per cui è previsto l’impiego delle “schede di voto”), vengono effettuate mediante apposito cartoncino.
Risultano eletti, in ordine di graduatoria, i candidati per ciascuna carica che hanno raccolto il maggiore numero di voti. A parità di voti, la preferenza dovrà essere data al socio con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
Se qualche candidato, risultato eletto, è assente alla chiusura dello scrutinio, sarà cura del Presidente dell’Assemblea di informarlo per iscritto della sua elezione.
In caso di eventuali successive dimissioni da una carica elettiva, verrà nominato il socio che avrà avuto il maggior numero di voti. Un socio dimissionario non potrà ricoprire nessun’altra carica sociale nell’arco dello stesso triennio. Naturalmente la carica rimasta vacante sarà ricoperta dal socio che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di preferenze subito dopo il socio dimissionario. Questa regola vale per tutte le cariche, centrali e periferiche.
Le Sezioni/Sottosezioni per le quali le cariche sociali scadono nel corso dell’anno devono regolarsi come segue:
– quando il mandato termina nel primo semestre, le elezioni vengono effettuate nel mese di febbraio dello stesso anno;
– quando il mandato termina nel secondo semestre, le elezioni vengono posticipate al mese di febbraio dell’anno successivo.
In casi particolari la Presidenza Nazionale può autorizzare le elezioni in periodo diverso.
Queste norme non riguardano le Sezioni/Sottosezioni di nuova formazione che entro sei mesi dalla loro formazione devono procedere per la prima volta all’elezione delle cariche sociali definitive. Lo stesso vale per le Sezioni/Sottosezioni a regime commissariale.
– Per l’elezione delle cariche del Consiglio di Sezione/Sottosezione, il Presidente deve convocare per lettera l’Assemblea dei soci indicando il nome del locale, l’orario di apertura
e di chiusura del seggio e precisando che hanno diritto al voto soltanto i soci in regola con i
pagamento della quota associativa. Avviso, in tal senso, andrà esposto nel quadro delle comunicazioni.
– Per le votazioni per corrispondenza il Presidente avrà cura di inviare a tutti i soci una scheda di votazione munita del timbro, della Sezione/Sottosezione e vistata da un Consigliere, unitamente a una busta per la risposta che dovrà essere restituita chiusa per posta o messa in apposita cassetta nei locali adibiti a sede di seggio.
– Possono candidarsi alle cariche del Consiglio di Sezione/Sottosezione, tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale che non hanno riportato nel corso del precedente triennio sanzioni di sospensione.
Entro il 31 gennaio devono essere presentati alla Segreteria della Sezione/Sottosezione i nominativi dei candidati alle cariche di cui sopra.
– Gli elettori esprimono il loro voto mediante l’apposizione di un segno di croce a fianco dei candidati prescelti. Gli elettori depongono quindi le schede nelle apposite urne.
– Per le elezioni per corrispondenza, le buste chiuse pervenute per posta o consegnate a mano nella sede di Sezione/Sottosezione, devono essere custodite a cura del Presidente, devono da lui essere consegnate, chiuse, al Seggio elettorale dove saranno, aperte alla presenza di tutti gli scrutatori.
– Ultimate le operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede per ciascuna carica compilando apposito verbale da consegnare al Presidente dell’Assemblea, che proclamerà gli eletti.
– Eventuali ricorsi devono pervenire alla Presidenza Nazionale entro trenta giorni dalle elezioni.
Per la soluzione di questioni di grande importanza o di rilevante interesse generale per tutti  gli associati, la Presidenza Nazionale, su delibera del Comitato Centrale, può indire un referendum.
I quesiti, esposti in modo da non offrire possibilità di equivoci, vengono trascritti su apposite schede che la Presidenza Nazionale invia alle Sezioni/Sottosezioni, indicando i termini entro i quali devono pervenire le risposte. Le Sezioni/Sottosezioni, convocata l’Assemblea straordinaria dei soci, procedono alle operazioni di voto sui quesiti posti con le modalità previste per le elezioni delle cariche sociali.
Se almeno un terzo delle Sezioni/Sottosezioni esprime parere sui quesiti posti, essi vengono portati alla deliberazione del Consiglio Nazionale.
Fermo restando quanto stabilisce lo statuto allo stesso articolo circa la composizione della
Commissione Nazionale di Disciplina, per l’elezione dei suoi membri:
– il Presidente della Commissione viene scelto dagli stessi suoi membri;
– su richiesta della Presidenza Nazionale la Commissione è chiamata a:
– esprimere parere preventivo in merito a sanzioni ed espulsioni (Art. 10 dello statuto);
– esprimere parere in merito a ricorsi riguardanti sanzioni di richiamo, di sospensione su cui non era stata preventivamente interessata e in merito a esposti soprattutto in materia di presunte irregolarità nelle elezioni;
– riesaminare le proprie valutazioni alla luce di eventuali nuovi elementi rappresentati, in
merito a ricorsi riguardanti sanzioni di espulsione sulle quali aveva già dato il proprio parere preventivo

Art. 28
Entro il mese di gennaio tutti i Presidenti di Sezione e Sottosezione devono inviare alla Presidenza Nazionale l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto, in regola con il versamento della quota sociale dell’anno precedente, firmato dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Tale elenco è indispensabile per calcolare il valore ponderale della Sezione o Sottosezione ai fini della validità della convocazione del Consiglio Nazionale. Contemporaneamente, con elenco a parte, devono essere comunicati i nominativi dei non aventi diritto al voto (cioè degli aggregati e dei morosi).

Art. 30
Quando un Consiglio di Sezione/Sottosezione non adempie a tutti i suoi doveri, la Presidenza Nazionale può intervenire con uno dei seguenti provvedimenti:
– richiamo: in caso di mancanze/inadempienze di lieve entità;
– scioglimento: per continuata recidiva nelle mancanze per cui è già stato richiamato o,
comunque, per comportamenti contrastanti con le norme che regolano la vita associativa. In particolare possono essere causa di scioglimento:
· manifestazione di indirizzi o esecuzione di atti in contrasto con lo statuto e con l’etica dell’Associazione;
· il non evadere persistentemente, la corrispondenza o non rispondere, recidivamente, alle lettere della Presidenza Nazionale;
· il mancato versamento per oltre un anno, nonostante i solleciti, del prescritto contributo alla Presidenza Nazionale;
· il mancato invio alla Presidenza Nazionale dei verbali delle Assemblee della Sezione/Sottosezione;
· prolungata inattività o mancanza di consistenza numerica della Sezione/Sottosezione.
Lo scioglimento del Consiglio di una Sezione/Sottosezione è, di massima, preceduto da un’ispezione amministrativa disposta dalla Presidenza Nazionale e affidata, generalmente, al Consigliere Nazionale della zona.
Le sanzioni a carico di un Consiglio di Sezione/Sottosezione sono decretate dal Presidente
Nazionale dopo aver sentito il parere del Comitato Centrale espresso con votazione a maggioranza assoluta.
In caso di scioglimento di un Consiglio di una Sezione/Sottosezione la Presidenza Nazionale procede alla nomina, sentito il Consigliere Nazionale di zona, di un Commissario che assuma tutti i poteri e le responsabilità del Consiglio.
In particolare il Commissario:
– nomina un Segretario di sua fiducia,
– prende in consegna i documenti e i fondi della Sezione/Sottosezione, esaminando la relativa tenuta e contabilità e redigendo apposito verbale nel quale devono essere specificati, in particolare, gli errori e le omissioni riscontrati;
– invia i componenti del disciolto Consiglio a regolarizzare le eventuali mancanze riscontrate;
– riferisce alla Presidenza Nazionale sulla situazione della Sezione/Sottosezione all’atto dell’assunzione della carica e prospetta un Piano provvedere alla sua riorganizzazione;
– gestisce la Sezione/Sottosezione nei modi più idonei per infondere nei soci rinnovata fiducia nell’Associazione;
– riferisce periodicamente, in relazione all’importanza delle azioni svolte, alla Presidenza
Nazionale;
– a normalità conseguita, trasmette alla Presidenza Nazionale una succinta relazione sulle azioni svolte e sullo stato della Sezione/Sottosezione formulando proposte per procedere, non appena ottenuta l’autorizzazione della Presidenza Nazionale, alle elezioni per la nomina del nuovo Consiglio.
– Il Commissario straordinario cessa dalla carica quando la Presidenza Nazionale sanziona le elezioni delle nuove cariche direttive della Sezione/Sottosezione.
In caso di dimissioni dalla carica sociale rivestita, al socio dimissionario non è consentito ricoprire altra carica nello stesso triennio.

Art. 34
La Bandiera Nazionale, con la denominazione dell’Associazione sul nastro azzurro, è presente di norma nelle cerimonie indette dalla Sezione/Sottosezione e, dietro invito, in quelle indette da altre Associazioni combattentistiche e d’Arma riconosciute dal Ministero Difesa. Di massima la Bandiera deve essere esposta sulla facciata della sede della Sezione/Sottosezione in occasione di festività nazionali previste dalla legge.
Il Medagliere Nazionale è presente, di massima, alle seguenti manifestazioni/cerimonie:
– raduni nazionali dell’ANCFARGL;
– inaugurazione monumenti in memoria di militari Caduti nella Guerra di Liberazione;
– giuramento degli Allievi Ufficiali e Sottufficiali, dei militari di truppa volontari e di leva;
– cerimonie a carattere nazionale, regionale e locale di particolare rilevanza.
Al Medagliere nazionale spettano i seguenti onori:
– posto d’onore sulla destra della tribuna/pedana dell’Alta Autorità,
– saluto da parte di militari isolati,
– “attenti” con squillo di tromba da parte delle unità schierate e saluto da parte del Comandante di Reparto.

Il Medagliere e la Bandiera devono avere una scorta costituita da due soci, uno alla dritta e uno alla sinistra dell’alfiere.
Nelle manifestazioni ufficiali alle quali i soci intervengono in Corpo con Bandiera, essi devono indossare:
– il fazzoletto speciale dell’Associazione,
– il copricapo dell’Arma di appartenenza.
In occasione di raduni nazionali, cerimonie di inaugurazione di monumenti ai caduti e in quelle a carattere nazionale o quando intervengono rappresentanze delle Forze Armate in alta uniforme, i soci devono, inoltre, portare decorazioni metalliche, di formato normale e anche di formato piccolo.

Art. 35
La tessera di socio è documento di riconoscimento valido in seno all’Associazione, viene rilasciata dalla Presidenza Nazionale.
La tessera deve essere munita di fotografia del socio e riportare le generalità, la data del rilascio, la firma del Presidente Nazionale, il bollo dell’Associazione e la firma del socio titolare.
Il rinnovo annuale della tessera implica il versamento della quota prescritta e viene eseguito mediante l’applicazione di un timbro o di un bollino, con l’indicazione dell’anno di validità, realizzati a cura della Presidenza Nazionale.

Art. 36
Le richieste di modifica dello statuto, proposte su iniziativa della Presidenza Nazionale o delle singole Sezioni/Sottosezioni, saranno sottoposte a referendum, per corrispondenza, alle dipendenti Sezioni/Sottosezioni. Se il referendum incontra il favore di almeno un terzo di esse, la proposta di modifica viene portata in Consiglio Nazionale e sottoposta ad approvazione mediante votazione, che avrà validità con la maggioranza qualificata dei tre quarti dell’Assemblea, costituita ed operante come indicato al precedente art. 15.
In ogni caso la proposta di modifica, da inoltrare poi all’Autorità tutoria, deve essere accompagnata dal verbale che il Segretario Generale deve redigere durante l’Assemblea del Consiglio Nazionale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, ove risultasse costituita la Fondazione di cui tratta l’art. 3 6° comma del presente regolamento, il fondo sociale risultante alla data di scioglimento sarà devoluto alla Fondazione stessa, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, che sarà riunito in Assemblea straordinaria, appositamente convocata.